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Valida la notifica dell’ordinanza ingiunzione alla pec dell’avvocato

Valida ed efficace la notifica dell’ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981 tramite invio all'indirizzo di pec.

In particolare, la Cassazione ha considerato valida la notifica alla pec dell’avvocato che aveva a suo tempo proposto ricorso contro il verbale di accertamento, dal quale era poi scaturita l'emissione dell'ordinanza oggetto di causa, e presso il quale le parti rappresentate avevano eletto domicilio.

La Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui “nel procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, l'elezione di domicilio da parte del trasgressore, ancorchè non possa essere ricondotta alla disciplina di cui all'art. 170 c.p.c., permette però di invocare l'art. 141 c.p.c., risultando quindi possibile la notifica dell'ordinanza anche presso il domicilio eletto” (Cass. n. 18812/2014).

Secondo gli ermellini, poi, in questi casi la notifica a mezzo pec non deve nemmeno rispettare le previsioni della L. 53/1994 che disciplina le notifiche effettuate dagli avvocati.

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, n.28829



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