LA “LEGISLAZIONE” DELLA PANDEMIA: L’EVOLUZIONE DELLA TECNICA NORMATIVA
- Avv. Filippo A. Bevilacqua
- 16 gen 2021
- Tempo di lettura: 2 min
A quasi un anno dall’inizio delle limitazioni relative alla pandemia in corso, c’è il rischio di perdersi nella stratificazione normativa che si è succeduta. Sperando di essere utili, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza (per una sintesi, v. schema in foto).
Nelle prime fasi, le limitazioni erano semplicemente imposte con D.P.C.M. sulla base di un atto avete forza di legge (prima il D.L. 6/20 e poi, ancora adesso, il D.L. 19/20, convertito in legge). Attualmente, alcuni vincoli sono direttamente individuate dai Decreti Legge (come il divieto di spostamento fra Regioni: v. D.L. 2/21), mentre il dettaglio delle limitazioni viene ancora stabilito con D.P.C.M. in forza del D.L. 19/20, ma con riferimento alle diverse tipologie di zone (gialla, arancione, rossa).
Le suddette zone sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sempre in forza di un atto avente forza di legge. In particolare, il D.L. 137/20 del 28.10.20 (c.d. “Decreto Ristori”, come convertito in L. 176/20), con l’introduzione dei co. 16 bis e ter all’art. 1 del D.L. 33/20, ha per la prima volta attribuito al Ministro della Salute il potere di individuare Regioni con più elevato rischio epidemiologico dove applicare maggiori limitazioni (sempre previste con D.P.C.M. sulla base degli art. 1 e 2 D.L. 19/20).
Poi, il D.L. 1/21 del 5.1.21, con l’introduzione del co. 16 quater all’art. 1 del D.L. 33/20, ha stabilito automatismi (contagi per 100.00 ab.) per la “colorazione” delle zone (giallo, arancione e rosso).
Quindi, il D.L. 2/21 del 14.1.21, ha introdotto le c.d. “zone bianche” (assenza di limitazioni), aggiungendo un altro comma, il 16 sexies, all’art. 1 D.L. 33/20.
In definitiva, il Ministro della Salute individua le “zone”, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce le limitazioni per ciascuna zona (ulteriori a quelle valevoli per tutti contenute nei D.L.).
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