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PERQUISIZIONI: POSSONO FRUGARMI IN AUTO?


Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima esaminare la disciplina delle perquisizioni prevista dal codice di procedura penale e dalla normativa speciale.

Di norma, la perquisizione personale e locale (immobili e veicoli) può essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria (P.M.) per cercare il CORPO DEL REATO o COSE PERTINENTI al reato se vi è FONDATO MOTIVO che queste siano occultate sulla persona o in un determinato luogo (art. 247 c.p.p.).


Gli ufficiali di polizia giudiziaria (e, nei casi di particolare urgenza, anche gli agenti) possono procedere a perquisizione personale e locale in assenza di decreto del p.m., in FLAGRANZA di reato o in caso di EVASIONE e solo quando hanno FONDATO MOTIVO di ritenere che sulla persona o in un determinato luogo si trovino occultate COSE o TRACCE pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse (art. 352 c.p.p.).


In materia di STUPEFACENTI, l’art. 103 T.U. Stupefacenti (D.P.R. 309/1990) prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dimezzi di trasporto, di bagagli e degli effetti personali quando hanno FONDATO MOTIVO di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, MA solo nel corso di OPERAZIONI DI POLIZIA per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.


Inoltre, in materia di ARMI, il T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: R.D. 773 del 1931) prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere immediatamente a perquisizione locale se hanno notizia, anche per indizio, dell’esistenza, in qualsiasi luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o detenute abusivamente (art. 41 TULPS).


E se gli agenti mi fermano ad un posto di blocco, possono perquisirmi l’auto?

In mancanza dei requisiti previsti dal codice di procedura penale (art. 247 e 352 c.p.p.) o dalle leggi speciali in materia di armi e stupefacenti, i funzionari, ufficiali ed agenti adibiti a servizi di polizia stradale possono procedere ad ISPEZIONI DEL VEICOLO al SOLO fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo (presenza del “triangolo”, funzionamento dei segnali luminosi, usura gomme, ecc.): art. 192 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992).

Quindi no, gli agenti a posto di blocco non possono mettere a soqquadro l’auto “alla cieca”, sperando di trovare qualcosa.

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