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CARCERE "DURO": SÌ ALLA PORNOGRAFIA



La sessualità è "uno degli essenziali modi di espressione della persona umana" e "il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’articolo 2 della Costituzione impone di garantire".

Con queste parole, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto il ricorso presentato da un detenuto al "41 bis", condannato per reati di criminalità organizzata, al quale era stato negato il diritto di abbonarsi ad una rivista a luci rosse.

La direzione del carcere aveva negato la richiesta adducendo tre motivi: 1) non si sarebbe trattato di un diritto, ma di "un mero interesse alla visione delle immagini ritenuta non essenziale per l'equilibrio psico-fisico nella sfera sessuale della persona"; 2) il paventato pericolo che, attraverso le riviste erotiche, potessero veicolarsi "messaggi criptici provenienti dall'esterno"; 3) la difficoltà a trovare in edicola giornali pornografici, spazzati via dall'avvento di internet.

Contro la decisione il DAP ha presentato ricorso per Cassazione.

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