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POSSONO LICENZIARMI PER UN POST SU FACEBOOK?


La pubblicazione di un post sul profilo personale di Facebook contenente parole gravemente offensive e sprezzanti nei confronti dei diretti superiori e/o dei vertici aziendali integra la fattispecie di “insubordinazione grave”, legittimando il licenziamento disciplinare (se previsto dal CCNL) o per “giusta causa”.

Secondo la Cassazione, infatti, la nozione di insubordinazione deve essere intesa in senso ampio, sicché essa non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori, ma include anche qualsiasi altro comportamento (anche se posto in atto al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro) atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.

In particolare, la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.

Incidentalmente, la Cassazione ha anche confermato la legittima acquisizione ai fini di prova dei post facebook in quanto non assistiti da segretezza per la loro conoscibilità anche da terzi (Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, n.27939)


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