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Incidente causato in stato di ebbrezza: tenuità del fatto può giustificare l'assoluzione


Con sentenza depositata in data 27.08.2018 il Tribunale di Enna ha assolto un automobilista, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, ritenendo di escludere la punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto.

Come noto, le condotte di guida in stato di ebbrezza sono previste e punite dall'art. 186 (e 186-bis) del codice della strada, in base agli scaglioni di tasso alcolemico rilevato (fra 05, e 0,8 g/l, fra 0,8 e 1,5 g/l, o superiore a 1,5 g/l) e, com'è altresì noto, le sanzioni penali scattano quando il valore misurato è superiore a 0,8 g/l. Inoltre, sono sempre previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o, addirittura, della revoca della patente di guida. Tuttavia, la condivisibile severità della normativa è mitigata dalla possibilità, introdotta dalla, di sostituire le sanzioni penali (detentive o pecuniarie) con il lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento ha l'effetto di estinguere il reato e dimezzare il periodo di sospensione della patente; motivo per cui questa è la strada maggiormente consigliata dai difensori e percorsa dagli imputati per questo tipo di reati.

Il legislatore ha, però, deciso di non transigere nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e, con il D.L. 117/2007, ha introdotto al comma 2 bis dell'art. 186 CdS l'aggravante ad effetto speciale per effetto della quale le sanzioni sono raddoppiate. Non solo, ma la successiva L. 120/2010 ha espressamente escluso che il conducente in stato di ebbrezza che abbia provocato un incidente stradale possa beneficiare della suddetta possibilità di estinguere il reato tramite lavoro di pubblica utilità.

A tutto ciò, occorre aggiungere che, secondo l'interpretazione estensiva consolidata in Cassazione, per integrare la nozione di incidente stradale "...è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni...", non essendo nemmeno necessario un effettivo urto del veicolo e bastando anche una semplice fuoriuscita dalla sede stradale senza danni a cose o persone (cfr. Cass. pen. sez. IV, n. 47750/2018)

Nella concreta fattispecie decisa dal Tribunale di Enna con la sentenza in commento, all'imputato era contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico ricompreso fra 0,8 e 1,5 g/l e con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti, urtando altro veicolo in transito regolare. In sede di prima udienza e prima dell'apertura del dibattimento, la difesa dell'imputato chiedeva l'emissione di sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi degli artt. 469, co. 1-bis c.p.p. e 131-bis c.p., in considerazione delle seguenti circostanze: 1) il fatto che l'imputato fosse incensurato; 2) l'assenza di recidiva; 3) la pena prevista per il reato contestato, anche considerando l’aggravante di cui all'art. 186, co. 2 bis CdS, è nettamente inferiore a quella per cui è permessa la non punibilità per tenuità del fatto (detenzione non superiore nel massimo a 5 anni); 4) la compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con la contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è stata positivamente risolta dalla Corte di Cassazione, secondo cui «...la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" (articolo 131bis c.p.) può essere applicata anche agli illeciti penali definiti anche attraverso la tecnica delle soglie di punibilità, quale è la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica...» (cfr. Cass. n. 44132/2015), ed è stata recentemente confermata dalle SS.UU. della stessa Corte con la sent. Cass. SS.UU. n. 13681/2016, che ha chiarito come “...non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto. [....] Dunque, pure nei reati senza offesa, di disobbedienza, o comunque poveri di tratti descrittivi, contrassegnati magari da una mera omissione o da un rifiuto, la valutazione richiesta dalla legge è possibile e doverosa...” (cfr. SS. UU. cit., par. 7) ed ha sottolineato che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto implica da parte del p.m. (in sede di indagini preliminari) o del giudice (in sede di giudizio) “...una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza...” (cfr. SS. UU. cit., par. 9); 5) con riferimento alla condotta rimproverata all'imputato, anche in mancanza di qualsiasi istruzione probatoria, l’estrema tenuità della stessa risultava ex se già dalla mera imputazione, laddove il tasso alcolemico contestato era “di 1,03 (0,98 alla seconda misurazione) grammi di alcool per litro di sangue”; a tal proposito le SS. UU. sopra citate, premettendo che la contravvenzione in esame “...si iscrive nella categoria degli illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l’ambito di rilevanza penale del fatto o che regola la gravità dell’offesa...”, hanno affermato in maniera chiara e troncante che “...è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo [...] non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione...” (cfr. SS. UU. cit., par. 10); nel caso si specie, il tasso alcolemico rilevato e contestato all'imputato (0,98 g/l) integrava certamente un minimo superamento della soglia di rilevanza penale (0,8 g/l); 6) occorre considerare che il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2, lett. b, CdS è un reato di mera condotta, mentre la provocazione di un sinistro stradale costituisce circostanza aggravante; di conseguenza, dal momento che ai sensi dell'art. 131 bis c.p. la tenuità del fatto deve essere valutata utilizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p., i danni derivanti dal sinistro non dovrebbero essere presi in conto, essendo tuttalpiù conseguenza di una circostanza aggravante e non del reato in sé contestato; in ogni caso, la legge (art. 131 bis c.p.) vieta al giudice di riconoscere la particolare tenuità dell'offesa solo quando "...la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona...", mentre nella concreta fattispecie le lesioni riportate dai soggetti coinvolti nell'incidente stradale (giudicate guaribili in 10 giorni) erano “lievissime”, secondo la classificazione penalistica di cui all'art. 582, co.2 c.p.

Condividendo le suddette argomentazioni della difesa, cui si era associato anche il p.m., e previa acquisizione della documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero (senza aprire il dibattimento) il Tribunale ha assolto l'imputato, con sentenza c.d. predibattimentale, "...perché non punibile per la particolare tenuità del fatto...", confermando l'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

Occorre, inoltre, segnalare che nemmeno la previsione di una sanzione amministrativa accessoria (quale la sospensione della patente di guida) da parte dell'art. 186, co. 2, lett. b CdS è ostativa all'operatività dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., poiché, come ha recentemente affermato la Corte di Cassazione, “...in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida...” trasmettendo, conseguentemente, gli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. Cass. 44132/2015).

Infine, e per completezza, si segnala che un soggetto imputato del reato di cui all'art. 186, co. 2 CdS, con l'aggravante prevista dal comma 2 bis (provocazione di incidente stradale) che non abbia ottenuto l'archiviazione o l'assoluzione per particolare tenuità del fatto, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento può sempre chiedere di essere messo alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.

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