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PADRE BIOLOGICO: Sì AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO ANCHE SE GIÀ RICONOSCIUTO



Con una recente sentenza la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pronunciandosi su ricorso di un cittadino bulgaro, ha affermato che costituisce violazione dell’art. 8 CEDU (diritto alla serenità familiare) il diniego al riconoscimento del proprio figlio, opposto al padre biologico in sede giudiziale fino all’esaurimento di tutti i gradi di giudizio, sul presupposto che era già avvenuto un riconosciuto a parte del nuovo marito della madre.

Secondo la CEDU, i giudici nazionali non hanno valutato taluni elementi essenziali (la non negligenza del ricorrente, il forte legame col figlio, l’ostruzionismo della madre, l’impossibilità di opporsi al riconoscimento del patrigno) e non hanno ascoltato né il minore né altre persone informate sui fatti.

A giudizio della Corte di Strasburgo, tali circostanze sono idonee a ledere il diritto del padre biologico alla serenità familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU.

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