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FESTIVI: IL LAVORATORE NON PUÒ ESSERE OBBLIGATO A LAVORARE

  • Immagine del redattore: Avv. Filippo A. Bevilacqua
    Avv. Filippo A. Bevilacqua
  • 24 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

«Il lavoratore non può essere obbligato alla prestazione di lavoro festivo e non può esser sanzionato disciplinarmente per l'assenza».

È quanto ha affermato, con una importante sentenza, il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, annullando la sanzione che l’azienda Ikea aveva imposto ad un lavoratore che si era assentato in un giorno festivo per aderire allo sciopero del 2 giugno 2018 organizzato dalla Filcams-Cgil Bari proprio contro le aperture festive.


L'azienda aveva definito la multa al dipendente una «sanzione per assenza ingiustificata», sottraendogli 4 ore dalla retribuzione giornaliera.


Il giudice ha accolto il ricorso del lavoratore, Rsa della categoria e dipendente di Ikea Bari, condannando l’azienda anche al pagamento delle spese legali.


A riguardo, bisogna osservare che in materia di festività (a differenza, ad es., delle ferie) non vi è copertura costituzionale. Il testo cardine è, invece, la L. 260/1949 che individua le festività infrasettimanali nelle quali il lavoratore può volontariamente prestare lavoro (dietro retribuzione maggiorata). Su tale testo si è più volte espressa la giurisprudenza, anche di legittimità (sulla scia della quale si e inserita la pronuncia in commento), secondo cui il queste giornate il lavoratore gode di un vero e proprio diritto all'astensione dal lavoro. Tale diritto può essere derogato solo e soltanto dal contratto individuale di lavoro o dal contratto collettivo, ma in quest'ultimo caso solo se il lavoratore ha conferito apposito mandato all'organizzazione sindacale che prende parte alla stipulazione.


Oltre alle festività espressamente previste dalla L. 260/1949, nel corso degli anni sono state aggiunte ulteriori festività legate alla religione cristiana da parte di leggi (v. L. 90/1954, L. 54/1977, L. 336/2000, D.P.R. 792/1985) e contratti collettivi.


Per le altre religioni, alcune sono espressamente considerate dalla legge: ad es. i lavoratori di religione ebraica possono, a richiesta, fruire delle festività previste dalla loro fede e, ogni anno, il Ministero dell'Interno le individua nell'ambito del calendario di riferimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 101/1989, mentre per gli induisti è possibile osservare la festività del "Dipavali" (art. 25 L. 246/2012). Per altre religioni, come, ad esempio, quella islamica, non è previsto nulla per legge, ma l'astensione dal lavoro in determinate giornate di ricorrenza può essere riconosciuta dai contratti collettivi o individuali.



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