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SÌ ALLA PROTEZIONE UMANITARIA PER “ESTREMA POVERTÀ”



Con recente pronuncia, la Cassazione ha sancito la possibilità di riconoscere protezione umanitaria, con relativo permesso di soggiorno annuale (ai sensi degli artt. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 e 5, co. 6 D.Lgs. 286/1998) al migrante giunto in Italia per sfuggire ad una situazione di “estrema povertà” e per provvedere ai bisogni essenziali della propria famiglia.

Ovviamente, per la Cassazione, non è sufficiente avere riguardo al contesto di gravissima povertà, insicurezza diffusa e scarsa protezione dello Stato di provenienza (nella fattispecie il Bangladesh), ma è altresì necessaria la valutazione della vicenda personale del migrante che, nell’occasione, era espatriato da anni per procacciare mezzi di sussistenza a sé ed ai propri congiunti, in considerazione della “estrema povertà in cui versa tutta la famiglia ed essendo egli l’unico in grado di provvedervi”.


Cass. Civ., sez. I, ord. n. 23718 del 28.10.2020

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