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SÌ ALLA PROTEZIONE UMANITARIA PER “ESTREMA POVERTÀ”

  • Avv. Filippo A. Bevilacqua
  • 23 dic 2020
  • Tempo di lettura: 1 min


Con recente pronuncia, la Cassazione ha sancito la possibilità di riconoscere protezione umanitaria, con relativo permesso di soggiorno annuale (ai sensi degli artt. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 e 5, co. 6 D.Lgs. 286/1998) al migrante giunto in Italia per sfuggire ad una situazione di “estrema povertà” e per provvedere ai bisogni essenziali della propria famiglia.

Ovviamente, per la Cassazione, non è sufficiente avere riguardo al contesto di gravissima povertà, insicurezza diffusa e scarsa protezione dello Stato di provenienza (nella fattispecie il Bangladesh), ma è altresì necessaria la valutazione della vicenda personale del migrante che, nell’occasione, era espatriato da anni per procacciare mezzi di sussistenza a sé ed ai propri congiunti, in considerazione della “estrema povertà in cui versa tutta la famiglia ed essendo egli l’unico in grado di provvedervi”.


Cass. Civ., sez. I, ord. n. 23718 del 28.10.2020

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