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“STRIGNI, STRIGNI”: RICORSO INAMMISSIBILE SE PROLISSO



Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento sulla inammissibilità dell’appello (e ogni altro atto introduttivo o di impugnazione) per il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, i principi di chiarezza e sinteticità hanno una valenza peculiare nel giudizio amministrativo, caratterizzato dalla centralità dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica, e sono strumentali all'attuazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), rendendo più immediata ed agevole la decisione del giudice ed evitandogli di attardarsi su questioni non rilevanti.

Tali argomentazioni, a giudizio del Collegio amministrativo, valgono anche se l’appello è stato presentato in data antecedente al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 che ha introdotto veri e propri limiti dimensionali degli atti di parte (peraltro calcolati su un carattere 14 pt, interlinea 5, margini 2,5 cm).

Chiosa il Consiglio di Stato: l’inammissibilità dell’appello non consegue già all'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto la mancata sinteticità rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.


Consiglio di Stato sez. IV, 01/12/2020, n.7622

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