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ASSEGNI FAMILIARI: SÌ ANCHE PER FAMILIARI EXTRA UE



Come noto, l’INPS riconosce l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti, titolari di pensioni e di prestazioni previdenziali il cui importo è modulato in base al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.

Il beneficio è riconosciuto sia in favore dei cittadini italiani che dei titolari di permesso di soggiorno. Tuttavia, mentre per gli italiani il calcolo tiene conto dei familiari ovunque residenti nel mondo, per gli stranieri regolarmente soggiornanti non è previsto il computo dei familiari residenti all’estero.

Di recente, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulla questione con due sentenze sulle cause C-302/19 e C-303/19, censurando tale discriminazione.

Secondo la Corte Ue, "è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono".

In particolare, a giudizio della Cgue, le prestazioni sociali in questione - in base alle direttive 2011/98/Ue e 2003/19/Ce - sono soggette al rispetto della parità di trattamento con i cittadini nazionali. E visto che il nostro Paese riconosce agli italiani il diritto agli assegni familiari anche per i periodi in cui o il titolare o i congiunti non risiedono in Italia, lo stesso diritto va riconosciuto al soggetto extracomunitario con permesso unico o di lungo soggiorno.

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