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Sulle notifiche nel procedimento di riscossione coattiva: 1) notifica non ricollegabile alla cartell


Come noto, la correttezza del procedimento di riscossione tramite ruolo e cartella esattoriale necessita del rispetto di una precisa sequenza procedimentale, all'interno della quale deve susseguirsi l'adozione e la notificazione di specifici atti (avviso di accertamento, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, preavviso di fermo, ecc...). Alla luce di ciò, l'omissione della notifica di un atto-presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (in senso conforme sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 16412/2007; Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 14861 del 5.9.2012; Sentenza Cassazione, sezione Tributaria, n. 1532 del 2 febbraio 2012). Inoltre, considerato che il credito dell'ente impositore (come qualsiasi credito) è soggetto al termine di prescrizione, la periodica notifica dei suddetti atti è necessaria ad interrompere il decorso di tale termine; con la conseguenza per cui, in caso di omessa o invalida notifica di un atto, la prescrizione continua a correre fino alla successiva notifica valida.

Tenendo in considerazione questi principi il Giudice di Pace di Enna, con sentenza depositata il 01.10.2018 ha annullato l'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di una sanzione pecuniaria per infrazione al codice della strada, "...per intervenuta prescrizione della pretesa...", ritenendo di non potersi riconoscere alcun valore interruttivo alla notifica (pur valutata regolare e valida) di una precedente intimazione di pagamento, astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la Riscossione Sicilia S.p.A. convenuta in giudizio aveva prodotto semplicemente la copia del relativo avviso di ricevimento, sul quale non era presente alcun elemento che potesse ricollegare la stessa notifica al procedimento di riscossione oggetto di causa. Infatti, producendo tale avviso di ricevimento, la Riscossione aveva assiomaticamente affermato (senza, però, fornire alcuna prova) che esso riguardasse la notifica di una intimazione di pagamento, relativa alla riscossione della suddetta sanzione pecuniaria. Pertanto, il GdP di Enna ha affermato che "...alla data della notifica dell'intimazione di pagamento [opposta: ndr] la pretesa impositiva si era già prescritta per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale...".

Il suddetto motivo di accoglimento dell'opposizione ha reso superflua l'analisi di tutte le altre difese dell'opponente, fra cui quelle relative alla validità del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità del destinatario. In particolare, nella fattispecie, la Riscossione Sicilia S.p.A. sosteneva di aver correttamente notificato la cartella di pagamento all'opponente, nell'occasione momentaneamente assente dalla propria abitazione, secondo le forme previste dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 in deroga a quanto previsto dall'art. 140 c.p.c., in quanto “...fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/12 […] la notifica della cartella di pagamento nel caso di destinatario momentaneamente assente, non avviene a norma dell’art. 140 c.p.c. ma con il semplice deposito dell’atto e affissione dell’avviso alla Casa Comunale, senza ulteriore formalità quindi, senza l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento...” . Al contrario, l'opponente eccepiva, in primo luogo, che la disciplina della notifica di cui agli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 fosse applicabile soltanto alla materia tributaria, mentre la somma oggetto di causa aveva natura di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme del codice della strada azionata secondo la disciplina di cui alla L. 689/1981 e che la notifica dei conseguenti atti avrebbe dovuto, quindi, essere effettuata secondo le norme del codice di procedura. Inoltre, l'opponente sosteneva, ancora, che gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della sentenza della Corte Cost. n. 258/2012 (citata dalla Riscossione Sicilia S.p.A.) fossero retroattivi e travolgerebbero, quindi, anche i procedimenti notificatori ad essa precedenti. In tal senso, l'opinione interpretativa per cui si tratterebbe di normativa processuale retta dal principio “tempus regit actum”, pare essere stata espressamente censurata dalla Corte di Cassazione che proprio con riferimento alla pronuncia della Consulta n. 258/2012, ha formulato il seguente principio di diritto: "...In caso d'irreperibilità relativa del destinatario, è nulla la notificazione della cartella, che segua le forme del codice di rito, qualora non siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. [affissione di avviso alla porta dell'abitazione e comunicazione con raccomandata: ndr], a nulla rilevando la circostanza che la sentenza della Consulta che è intervenuta sul testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 sia successiva all'esecuzione della notificazione..." (cfr. Cass. civ., sez. trib., 5700/2016). La stessa sentenza ha affermato: “…Irrilevanti, sul punto, sono le osservazioni, riferite in controricorso a pregressa pronuncia della Corte costituzionale, ma estensibile agli effetti della sentenza n. 258/12, secondo cui la dichiarazione d'incostituzionalità, comportando la caducazione dei soli effetti non definitivi, lascerebbe fermi quelli anteriori già prodottisi, tra i quali l'Agenzia annovera la notificazione in esame, correttamente svolta in base alla norma che la regolava all'epoca della sua esecuzione./ L'Agenzia in sostanza evoca il principio tempus regit actum, ma lo fa malamente, in quanto il principio regola la successione nel tempo delle leggi processuali, ma non la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, la quale, non essendo una forma di abrogazione della legge, sibbene una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva./ 3.1.- Abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno difatti nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze differenti e producono effetti non comparabili, integrando, il primo, un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42859)….” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 5700/2016). D'altronde, l’inidoneità del procedimento notificatorio disciplinato dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 sembra certificata dalla stessa Corte Cost. sent. 258/12, richiamata dalla Riscossione Sicilia S.p.A., che nel dichiarare l’illegittimità della norma impugnata aveva espressamente affermato come “…tale disciplina [cioè quella di cui agli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73: ndr], con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)…” (cfr. Corte Cost. sent. cit., punto 3.2) e che la stessa disciplina “…non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato art. 3 Cost…” (cfr. Corte Cost. sent. cit., punto 3.3).

In considerazione delle suddette argomentazioni, l'opponente aveva sostenuto che la notifica della cartella di pagamento (cioè il primo atto impositivo) fosse da considerare invalida, in quanto la Riscossione Sicilia S.p.A. aveva espressamente ammesso e, quindi, confessato, di aver utilizzato una procedura di notifica espressamente dichiarata illegittima con efficacia retroattiva dalla Corte Costituzionale, con conseguente travolgimento di tutti i successivi atti del procedimento di riscossione coattiva. Tuttavia, come anticipato, l'accoglimento dell'opposizione in considerazione della prescrizione della pretesa impositiva, non ha permesso l'analisi di questa interessante questione interpretativa.

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