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Legittimo trasporto in conto proprio con rimorchio altrui?


Con sentenza n. 24/2018 depositata lo scorso 14.05.2018 il Giudice di pace di Enna ha annullato la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo di veicoli irrogate a carico di un autotrasportatore che, munito di regolare licenza per il trasporto in conto proprio, stava trainando un semirimorchio di proprietà altrui. La questione, apparentemente banale, assume una certa rilevanza sia per l'importo della sanzione pecuniaria, quasi € 5.000,00, che per la difficile interpretazione della normativa di riferimento, nella specie rappresentata dalla Legge n. L. 298/74 (Legge sull'autotrasporto). In particolare, con verbale di Polizia Stradale, al trasportatore era stata contestata la violazione dell'art. 46 L. 298/74, in quanto avrebbe violato le prescrizioni della licenza agganciando alla motrice "un semirimorchio di proprietà di altra impresa".

Nella fattispecie, proponendo ricorso avverso sia l'ordinanza-ingiunzione che il provvedimento di fermo di veicoli, la linea difensiva ha evidenziato l'estrema complessità e contraddittorietà della normativa e, conseguentemente, la buona fede dell'autotrasportatore, non sottoponibile a sanzione amministrativa perché privo di colpa.

Premesso che la normativa richiede il possesso di "licenza" per l'autotrasporto in conto proprio e di "autorizzazione"per il trasporto in conto terzi (entrambe rilasciate dalla motorizzazione), l'art. 46 citato sottopone a sanzione “chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione”, con la specificazione che "la licenza è accordata per ciascun veicolo trattore [cioè la motrice: ndr]" (art. 32 L. 298/74), mentre rimorchi e semirimorchi non sono soggetti al rilascio di licenze e/o autorizzazioni. Nel caso concreto, la motrice (trattore) guidata dal trasportatore era dotata di apposita licenza per il trasporto in conto proprio, ma trainava semirimorchio di proprietà di altra impresa. A parere della Polizia Stradale (e della Prefettura che, successivamente, ha emesso ordinanza-ingiunzione), tale comportamento costituirebbe violazione dell'art. 31 L. 298/74, secondo cui il trasporto in conto proprio deve avvenire "con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti" (art. 31, co. 1, lett. a) L.298/74). Cioè, secondo l'Autorità amministrativa, a prescindere dal fatto che la licenza è rilasciata solo per le motrici, il trasporto dovrebbe concretamente avvenire esclusivamente con mezzi di proprietà (o in usufrutto, leasing, locazione o noleggio) della stessa impresa che effettua il trasporto, ricomprendendo nella nozione di "mezzi" sia le motrici che rimorchi e semirimorchi.

A parere della difesa, invece, il citato art. 31 non può e non deve essere letto come una monade, bensì interpretandolo sistematicamente con il successivo art. 32 della stessa legge e con l'art. 4 D.P.R. 783 del 1977. Infatti, posto che “la proprietà o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto in conto proprio” deve essere accertata esclusivamente “ai fini delle licenze” (cfr. l'art. 4 D.P.R. 783 del 1977) e che “la licenza è accordata per ciascun veicolo trattore” (art. 32 L. 298/74), appare corretto dedurre che la disposizione contenuta nell'art. 31 non può che essere interpretata nel senso che per “mezzi” devono intendersi solo ed esclusivamente i “veicoli trattore”. Tanto più che, in caso contrario, non troverebbe alcuna giustificazione logica e giuridica la successiva disposizione che estende la licenza accordata alle motrici si estende ai “rimorchi e semirimorchi da essi trainati" (cfr. art. 32, co. 2 L. 298/74). Il punto cruciale è rappresentato proprio da quest'ultima norma che, nella sua formulazione integrale, recita che la licenza dei trattori (motrici) “vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore” (cfr. art. 32, co. 2 L. 298/74), dal momento che, secondo l'Autorità amministrativa, tale disponibilità dovrebbe essere intesa nel senso di essere supportata da uno dei titoli (proprietà, usufrutto, leasing, locazione o noleggio) citati dall'art. 31. Al contrario, secondo la difesa, una simile interpretazione non regge per la stessa collocazione delle norme, dal momento che il titolo di detenzione qualificata (proprietà, usufrutto, leasing, locazione o noleggio) è specificato da un articolo (il 31) precedente al quello che, successivamente, dispone che le licenze dei trattori si estendono ai rimorchi e semirimorchi che siano nella semplice disponibilità (non ulteriormente qualificata) dello stesso autotrasportatore, bastando che questi siano contingentemente agganciati alla motrice munita di regolare licenza. Cioè, se il legislatore avesse voluto intendere che la detenzione deve essere qualificata da particolari titoli con riferimento a tutte le parti (motrici e rimorchi), allora avrebbe dovuto collocare la disposizione dell'art. 31 dopo quella dell'art. 32.

In considerazione di tali argomentazioni, il Giudice di Pace di Enna, nella sentenza in commento, ha ammesso come "il combinato disposto di cui all'art. 31, comma 1°, lett. a) e l'art. 32 della legge 298/74 ... si presti, effettivamente, ad incertezza interpretativa, stante l'infelice formulazione ... delle relative norme" ed ha statuito che "appare evidente l'incerta ricollegabilità del termine "mezzi" nel suddetto comma 1°, lett. a) utilizzato, ai termini "veicolo trattore", "rimorchi" e "semirimorchi" utilizzati nel suddetto art. 32".

Inoltre, nell'occasione era stata provata la libera disponibilità del semirimorchio trainato (pur in mancanza di specifici titoli) in capo all'autista della motrice ed, a riprova di ciò, tale semirimorchio sequestrato era stato affidato in custodia allo stesso autista.

In definitiva - considerato che ai sensi dell'art. 3 L. 689/81 la responsabilità amministrativa è esclusa se l'azione non è cosciente e volontaria, se manca la colpa, se la violazione è commessa per errore scusabile sul fatto ed in caso di errore inevitabile sul precetto - il GdP ha espresso "giudizio di insussistenza ... dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689/81" ed ha annullato sia la sanzione pecuniari che quella accessoria del fermo di veicoli, pur non entrando nel merito della legittimità oggettiva della condotta contestata.

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