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Guida sotto effetto di stupefacenti: sempre necessario l’esame del sangue


Il G.I.P. di Enna, su richiesta del p.m., con provvedimento del 30.06.2016 ha archiviato il procedimento penale a carico di soggetto indagato per il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente (art. 187 c.d.s.), nonostante, a seguito di incidente dallo stesso causato, sia stata rilevata una elevata presenza di cocaina nelle urine. La decisione del G.I.P., che ha condiviso le argomentazioni del p.m. a loro volta sollecitate dalla difesa dell’indagato, si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che ritiene, appunto, insufficiente l'esame delle urine al fine di provare il reato in parola. In particolare, come evidenziato dalla difesa dell’imputato, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità si sono da tempo espresse affermando che «…per costante e consolidala giurisprudenza, basata su considerazioni scientifiche, la positività ai metaboliti della cocaina e/o dei cannabinoidi, risultante dalle analisi sulle urine, ha un “significato praticamente nullo”, in quanto un risultato “certo”, che consenta di affermare che una persona è “sotto l’influenza” di sostanze stupefacenti e quindi si sia in presenza di “uno stato acuto di alterazione per assunzione di stupefacenti” si può ottenere esclusivamente con un esame del sangue, cosa che nel caso in questione non venne fatta. Infatti un campione urinario può risultare positivo anche per una settimana dopo l’assunzione, per cui da esso si può solo dire che vi è stata assunzione, ma non si può dire nulla riguardo al tempo trascorso dall'assunzione, né al quantitativo assunto…» (Tribunale Torino, 10/03/2011, n. 33), che «...l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione...» (Cassazione penale, sez. IV, 27/03/2012, ud. 27/03/2012, dep. 04/05/2012, n. 16895), che «...la prova del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non può essere desunta dalla mera sommatoria dei dati rappresentati dall'esame delle urine e dai dati sintomatici rilevati dagli ufficiali di polizia giudiziaria, essendo invece necessario l'esame del sangue poiché è dato scientifico ormai comunemente acquisito che i metaboliti prodotti dalle sostanze stupefacenti si possono trovare nelle urine per un lungo tempo successivamente alla assunzione, laddove lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione dura soltanto qualche ora...» (Tribunale La Spezia, 15/03/2012, n. 239), che «...ai fini della con configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare, previa analisi dei liquidi biologici dell’imputato, non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche il fatto concreto ed attuale della guida sotto l’effetto psicotropo delle stesse…» (Cassazione penale, sez. IV, 15/12/2011, ud. 15/12/2011, dep. 03/09/2012, n 33617), che «…non basta ad integrare la tipicità del fatto la prova della pregressa assunzione di sostanza stupefacente perché, a differenza dell'alcool che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che. pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione per tale causa…» (Cassazione penale, sez. IV, 20/03/2015, ud. 20/03/2015, dep. 23/04/2015, n. 16949), che «...la condotta tipica della contravvenzione ex art. 187 C.d.S., commi 1 e 2, è quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 41796 del 11.6.2009, Rv. 245535; n. 39160 del 15.5.2013, Rv. 256830; n. 1541 dell’8.11.2012, Camizzi, non massimata)...» (Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2015, ud. 12/06/2015, dep. 24/08/2015, n. 35334).

Inoltre, a conferma di quanto precede, l’insufficienza del solo esame delle urine al fine di accertare giuridicamente qualsivoglia assunzione di sostanza stupefacente trovava conferma documentale nello stesso esito dell’esame delle urine effettuato in ospedale, laddove si leggeva testualmente “Attenzione: ai fini medico-legali il risultato di cui sopra va confermato con altra metodica”.

In sostanza, e per come è giuridicamente ineccepibile, dal momento che la norma penale punisce chi guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti” (art. 187 c.d.s.) e non genericamente chi guida con residui di tali sostanze in corpo, affinché possa essere soddisfatto il canone della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, è necessario che si possa provare che al momento della guida (né prima, né dopo) il soggetto fosse “sotto l’influenza” di stupefacenti e non solo che li avesse assunti. E tale prova, come ormai assodato da tutta la giurisprudenza, può essere validamente fornita soltanto dall'esame del sangue e non può essere ricavata dal solo esame delle urine (a prescindere dai risultati, anche esorbitanti, che ne possono emergere), nemmeno congiuntamente alla valutazione dei sintomi accertati (con forza di atto pubblico) dalla polizia giudiziaria.

In applicazione di tali principi, nel caso di specie, il pubblico ministero ha chiesto, ed ottenuto, l’archiviazione del procedimento «…perché la metodologia utilizzata (esame delle sole urine) consente di riscontrare la presenza di molecole di sostanza stupefacente nelle urine, ma non consente di indicare quando tale assunzione sia avvenuta ... mentre viceversa il reato ex art. 187 cds richiede l’attualità dell’assunzione in ordine alla prova della guida “in stato di alterazione” da stupefacente…».

Nella concreta fattispecie, inoltre, all'indagato erano stati contestati gli illeciti amministrativi previsti rispettivamente dallo stesso art. 187 c.d.s. (sospensione della patente di guida da uno a due anni) e dall'art. 75 D.P.R. n. 309/1990 (alternativamente o cumulativamente, per un periodo compreso fra un mese ed un anno: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario). Per quanto riguarda la prima sanzione accessoria (prevista dall'art. 187 c.d.s.), la legge espressamente prevede che la stessa consegue “all'accertamento del reato”, pertanto all'archiviazione in sede penale deve necessariamente conseguire, così com'è avvenuto concretamente, anche l’archiviazione del procedimento amministrativo. Per ciò che concerne le altre sanzioni (di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990), nella fattispecie il Prefetto ha archiviato anche questo procedimento accogliendo la linea difensiva secondo cui l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990 non poteva in alcun modo essere contestato, se non a costo di stravolgere il dettato normativo tramite un’inammissibile interpretazione non solo additiva ma addirittura fantasiosa. Infatti, il precetto in esame è del tutto chiaro e non foriero di dubbi laddove sanziona la sola condotta della “detenzione” di sostanza stupefacente “per farne uso personale”, ed a tal proposito, cercare di ricondurre la concreta fattispecie in esame alla norma in parola avrebbe causato un insanabile “cortocircuito” logico, ancor prima che giuridico, dal momento che la disposizione presuppone, appunto, l'esistenza di una qualche “sostanza stupefacente o psicotropa” o di un “medicinale”, né avrebbe potuto validamente sostenersi che, in assenza di rinvenimento di qualsiasi tipo di sostanza (nel veicolo incidentato o addosso al soggetto), lo stupefacente fosse detenuto all'interno dell’organismo in quanto già assunto. Tale interpretazione avrebbe creato una inammissibile nuova fattispecie sanzionatoria non prevista dalla legge, talché, correttamente, anche questo procedimento amministrativo è stato archiviato dal Prefetto.

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