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Sansa di oliva: rifiuto o sottoprodotto?


Con sentenza depositata lo scorso 30.05.2018, il Tribunale monocratico di Enna, sez. penale, ha affermato a chiare lettere che "la sansa di oliva non ancora sottoposta ad ulteriori processi di disoleazione" non è un rifiuto ai sensi della normativa penale, assolvendo il trasportatore imputato nel relativo processo. La vicenda prendeva le mosse da un sequestro effettuato dal N.O.P. del Corpo Forestale e dai Carabinieri, dopo aver ravvisato il trasporto di sansa da un oleificio senza le autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, considerando tale trasporto "operazione di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali provenienti da pregressa attività di molitura di olive".

La linea difensiva, accolta dal Tribunale di Enna già in sede di riesame del sequestro e poi dalla sentenza di assoluzione, ha insistito nell'evidenziare l'erronea interpretazione della legge ad opera degli organi inquirenti ed, in particolare, degli artt. 183 e 184 bis del T.U. Ambiente (D. Lgs. 152/20006), che definiscono rispettivamente le nozioni di "rifiuto" e di "sottoprodotto". Secondo il primo articolo è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi e che al contempo non sia qualificabile come “sottoprodotto” ai sensi del successivo art. 184 bis. Quest'ultimo, infatti, introdotto nel 2010, elenca dettagliatamente tutte le condizioni affinché una determinata sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto e non già come rifiuto, e cioè che: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Di queste condizioni, almeno tre (a, b, d) erano pacificamente soddisfatte nel caso in questione, poiché si trattava di c.d. “sansa umida” o “sansa vergine” che: a) era stata originata da un processo di produzione (la molitura delle olive per la produzione di olio), di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) sarebbe stata utilizzata con certezza in un successivo processo di produzione o di utilizzazione, essendo, nel caso di specie, alienata a titolo oneroso dal produttore al trasportatore al fine di essere a sua volta venduta al sansificio, dove la stessa viene lavorata in un successivo processo di produzione che genera olio di sansa e c.d. "sansa esausta"; d) il suo ulteriore utilizzo presso il sansificio è legale, essendo quest’ultimo impianto previsto e disciplinato da apposite disposizioni normative. Per la condizione prevista dalla lettera "c)", invece, i difensori dell'imputato hanno evidenziato che la normativa previgente alla modifica del 2010 prevedeva un requisito più stringente, richiedendo che le sostanze da qualificarsi sottoprodotti “...non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici o di qualità ambientale di cui al punto 3, ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione...”, mentre oggi l’art. 184 bis prevede espressamente che “...la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale...”. Come appare evidente, la normativa attuale, secondo un’interpretazione letterale non altrimenti smentibile, si accontenta della mera potenzialità del sottoprodotto ad essere utilizzato tale e quale, senza preoccuparsi in alcun modo dall'uso che se ne faccia nel caso concreto. Nella fattispecie, nonostante l'imputato stesse trasportando la sansa umida ad un sansificio – impianto nel quale dalla sansa umida viene estratto il c.d. “olio di sansa” tramite trattamento chimico, col risultato che la sansa in uscita è secca e viene detta “esausta” o “disoleata” – ciò non toglie che lo stesso prodotto (sansa umida) è idoneo ad essere direttamente utilizzato senza nessun trattamento, sia come fertilizzante agricolo, che come combustibile.

Inoltre, già prima della modifica del 2010, alcune sentenze avevano considerato la “sansa vergine” addirittura “...come materia prima utilizzabile sia all'interno dei sansifici, sia successivamente in un processo produttivo diverso. E ciò diversamente dalle sanse esauste, derivanti dalla estrazione dell’olio di sansa, che invece sono oggetto di regolamentazione come rifiuto...” (T.A.R. Campania 5 giugno 2006, n. 8169, come citata dal Consiglio di Stato 16 febbraio 2010, n. 888 in senso adesivo).

Ancora, anche a livello legislativo non esiste alcuna norma che consideri espressamente la “sansa umida” o “sansa vergine” quale rifiuto, mentre il D. M. del 5.2.1998 n. 857700, mantenuto in vigore con modifiche dal D. M. n. 186/2006, fra i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero oggi disciplinate dagli artt. 214 e ss. D. lgs. 152/2006 espressamente contempla al punto 11.12 solamente la sansa esausta di oliva (polpa o farina), derivante da processo di produzione di olio di sansa mediante estrazione con solvente.

Infine, in ragione del fatto che la vicenda è avvenuta in territorio siciliano, non può non tenersi in considerazione l'esistenza di un decreto assessoriale siciliano del 16.6.1998 n. 11217 che, seppur datato, è ancora vigente ed in termini del tutto inequivocabili e perentori dispone “...le sanse umide non sono rifiuti...” e “...sanse vergini da non considerarsi rifiuti...”.

Condividendo le argomentazioni difensive, il Tribunale di Enna, nella sentenza in commento, ha recisamente affermato che "la sansa di oliva non ancora sottoposta ad ulteriori processi di disoleazione [sansa umida o vergine: ndr] deve farsi rientrare nella categoria del sottoprodotto, con conseguente esclusione della natura stessa di rifiuto", ovviamente quando siano soddisfatte tutte e quattro le condizioni di cui all'art. 184 bis T.U. Ambiente. Nel caso di specie, sussistendo tali requisiti, l'imputato è stato assolto con la massima formula liberatoria "perché il fatto non sussiste".

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