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Tutela dei creditori nei confronti di aziende sottoposte a confisca antimafia: rimessa alla Corte Co


Con l’ordinanza – n. 38518/2017 emessa il 19.01.2017 e depositata il 02.08.2017 – la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità della disciplina transitoria di tutela dei creditori nei confronti di debitori assoggettati a sequestro o confisca antimafia. La questione, pur avendo una limitata incidenza temporale – dal momento che riguarda unicamente i residuali e risalenti procedimenti di prevenzione non soggetti alla disciplina del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, introdotto con D. Lgs. n. 159/2011, e segnatamente i “procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione” (D. Lgs. 159/2011, art. 117) – è di rilevante interesse per i profili giuridici coinvolti e per i risvolti pratici che potrebbero derivare dalla prossima decisione della Corte Costituzionale.

Nella concreta fattispecie, il creditore, “…in qualità di titolare di una piccola impresa esercente, insieme all'attività di compravendita di veicoli usati, anche quella di officina meccanica di riparazione e manutenzione degli stessi con l’ausilio dei propri familiari, qualificabile in virtù di tali caratteristiche come impresa artigiana…”, nel settembre 2009 aveva venduto due autocarri usati ad una società, anch'essa impresa artigiana, ricevendone un pagamento parziale e vantando un residuo credito chirografario per complessivi € 10.000,00. In tali circostanze, nel dicembre 2009 venivano emessi due decreti di sequestro a carico dei soci della suddetta società acquirente, trascritti a gennaio 2010, seguiti dalla confisca intervenuta nel maggio 2011, da qualificarsi come “confisca totalizzante”, essendo stati oggetto di sequestro, prima, e di confisca, poi, tutte le quote sociali e l'intero capitale sociale, nonché il complesso dei beni aziendali della società.

Al momento del verificarsi della vicenda l’ordinamento italiano era privo di una disciplina organica della tutela dei terzi creditori di buona fede nei confronti di soggetti colpiti da sequestri e confische antimafia, applicandosi estensivamente alla materia le norme contenute nella L. 575/1965 e segnatamente quelle di cui agli artt. 2-ter, co. 5 e 2-septies, originariamente concepite solo per le situazioni di appartenenza a terzi dei beni sottoposti a sequestro, ma interpretate dalla costante giurisprudenza nel senso di ricomprendervi anche la tutela dei creditori di buona fede. In particolare, sulla base della suddetta L. 575/1965 si era sviluppato un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, secondo cui l’amministratore giudiziario poteva provvedere al pagamento dei crediti, con la specificazione che la soddisfazione dei creditori chirografari era limitata ai “...soli crediti chirografari verso l'azienda dal momento che “il riferimento di beni costituiti in azienda non può che ricomprendere anche tutti i rapporti giuridici obbligatori, sia passivi che attivi, che concorrono a comporre l'azienda e la cui soddisfazione è da ritenersi inevitabile in un'ottica di continuazione dell'impresa”…” (cfr. Pignatone, Misure di prevenzione, tutela dei diritti dei terzi e fallimento, in www.csm.it) e nella sola “…ipotesi in cui sia stata sottoposta a sequestro l'intera azienda dell'indiziato di mafia...” (cfr. Cassano, a cura di, Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, p. 365).

Invero, la mancata previsione normativa di un espresso diritto dei creditori chirografari e privilegiati nei confronti di soggetti colpiti da sequestro antimafia, era stata sottoposta alla valutazione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 190 del 1994, aveva statuito che “…la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter comma 5 l. 31 maggio 1965 n. 575, modificato e integrato dall'art. 14 l. 13 settembre 1982 n. 686, nonché dello stesso art. 2 ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965 e dell'art. 4 d.l. 14 giugno 1989 n. 230, convertito in l. 4 agosto 1989 n. 282 - proposta, in riferimento agli art. 27, 25 e 24 cost., per la parte in cui non prevedono che i terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto e i soggetti di diritti di natura obbligatoria sulle cose del prevenuto, per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, abbiano possibilità di ottenere tutela giuridica satisfattoria delle loro pretese sui beni del prevenuto assoggettati al procedimento di confisca e che gli effetti della confisca e della devoluzione allo Stato non eccedano l'ambito personale e patrimoniale dell'indiziato mafioso - è inammissibile, sotto il profilo dei limiti del potere decisorio della Corte costituzionale rispetto alla discrezionalità e del legislatore…” (cfr. Corte Cost., n. 190/1994, come massimata in DeJure, Giuffrè). Tale decisione del Giudice delle leggi è perfettamente comprensibile laddove si consideri che, in mancanza di una disciplina organica della materia, la tutela invocata avrebbe potuto essere garantita attraverso “…una pluralità di interventi normativi costituzionalmente legittimi, il cui destinatario non può che essere il Legislatore, non potendosi richiedere alla Corte Costituzionale un intervento di natura additiva…” (cfr. Cass. pen. n. 1947/1998, cit.). Infatti, e come perfettamente ricostruito dalla stessa Corte nella sua successiva sentenza n. 95 del 2015, la precedente decisione n. 190/1994 era stata emessa con riferimento ad una legislazione (la L. 575/1965) che “…si limitava a prevedere […] una forma di tutela interna al procedimento di prevenzione a favore dei terzi cui risultassero appartenere i beni sequestrati…”, mentre “…nessun riferimento era, per converso, operato ai terzi creditori…” (cfr. C. Cost. 95/2015). In tale quadro normativo si era sviluppata una prassi interpretativa che ammetteva il soddisfacimento dei “…crediti assistiti da diritti reali di garanzia sui beni oggetto del provvedimento ablativo […] sulla base di una lettura ampia del concetto di «appartenenza» dei beni, richiamato dall'art. 2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965…” (cfr. C. Cost. 95/2015).

Orbene, non può stupire che “…in tale cornice normativa […] la questione fu dichiarata […] inammissibile, in quanto diretta a conseguire un intervento di tipo additivo eccedente i limiti del sindacato di legittimità costituzionale. Si rilevò, infatti, che il risultato auspicato sarebbe stato realizzabile, non tramite un'unica soluzione obbligata, ma attraverso una pluralità di possibili interventi variamente articolati, tanto sul piano processuale (con la previsione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) che su quello sostanziale (essendo ipotizzabili varie forme di inopponibilità o inefficacia della confisca rispetto ai creditori e differenti configurazioni del «fatto giuridico» da contrapporre ad essa). Con la conseguenza che il conseguimento dell'obiettivo avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore…” (cfr. C. Cost. 95/2015).

Pertanto, nella vigenza della L. 575/1965 il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati, lungi dall'essere oggetto di una diritto soggettivo, era subordinato all'esercizio di una facoltà da parte dell’amministratore giudiziario. Anche se, occorre dire, la prassi invalsa era nel senso di azionare tale facoltà, tanto che una ricerca elaborata dalla Commissione di studio istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti aveva evidenziato come oltre il 68% dei giudici e degli amministratori giudiziari interpellati avesse riconosciuto di provvedere al pagamento dei debiti pregressi dell'imprenditore mafioso tutte le volte in cui le risorse finanziarie della procedura lo consentivano (v. Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti, Sequestro antimafia e amministrazione giudiziaria (principi di comportamento), Milano 2002).

Tornando al caso di specie, dopo pochi mesi dal provvedimento di confisca aziendale “totalizzante” (del maggio .2011) era entrato in vigore il citato “Codice Antimafia” (D. Lgs. n. 159/2011) il cui art. 117 prevede, però, che “le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione” (D. Lgs. 159/2011, art. 117). Talché in tali casi avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione la suddetta prassi giurisprudenziale formatasi sulla L. 575/1965, se non fosse che tale ultima legge è stata espressamente abrogata dallo stesso Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011, art. 120), mentre la Legge di stabilità per l’anno 2013 (L. 228/2012) ha introdotto una disciplina transitoria destinata proprio ai “procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (L. 228/2012, art. 1, comma 194).

Pertanto, al momento della promozione dell’incidente di esecuzione da parte del creditore chirografario la disciplina applicabile alla fattispecie era quella transitoria di cui alla L. 228/2012, art. 1, commi da 194 a 206. Segnatamente, il comma 198 prevede che hanno diritto ad essere soddisfatti solamente i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni sequestrati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione avevano trascritto un pignoramento sul bene e quelli che alla data di entrata in vigore della legge in esame (01.01.2013) erano intervenuti nell'esecuzione iniziata con il suddetto pignoramento.

Sulla disciplina transitoria in esame la Corte Costituzionale era già stata chiamata ad esprimersi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198 “…nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato…” (cfr. C. Cost. 98/2015, cit.), così ampliando il suddetto elenco tassativo sulla base della natura del credito, munito di privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Nel caso di specie, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, “…pur dando atto della tempestività della domanda rispetto al termine stabilito dalla legge [L. 228/2012, art. 1, comma 205: n.d.r.], e pur non avendo il giudice dell’esecuzione sollevato questioni sulla ricorrenza degli altri requisiti previsti dall'art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 (in quanto richiamati dall'art. 1 comma 200 della legge di stabilità…”, aveva “…dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione…” promosso dal creditore chirografario, titolare di impresa artigiana limitandosi a rilevare “…che il credito non rientrava nella tipologia di quelli di cui la legge prevede e tutela la soddisfazione…” (cfr. Cass. in commento, pp. 1 e 5), cioè nell'elenco di cui alla L. 228/2012, art. 1, comma 198. Posta l’inappellabilità dell’ordinanza del Tribunale ai sensi della L. 228/2012, art. 1, comma 200 e dell’art. 666, comma 6 c.p.p., il creditore proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo in prima istanza di adottare un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 198, L. 228/2012, facendovi rientrare la fattispecie in oggetto, ed in subordine la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità della normativa transitoria in termini di ragionevolezza, rispetto alla “disciplina a regime” di cui al Codice Antimafia. Il ricorrente, in particolare, evidenziava alla Corte di legittimità taluni aspetti peculiari della concreta fattispecie, rilevanti per entrambe le richieste (decisione tramite interpretazione estensiva della normativa, ovvero rimessione alla Corte Costituzionale):

a) la qualificazione dell’impresa esercitata dal ricorrente come impresa artigiana ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., con la conseguenza che il credito vantato dallo stesso nei confronti dell'azienda confiscata sarebbe munito di privilegio (cfr. Trib. Napoli, sent. 02.03.1999: “...La nozione di artigiano, ai fini dell'esenzione dal fallimento e del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., ha carattere unitario e coincide con quella di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c...”), e con conseguente applicazione analogica della tutela accordata dalla Corte Costituzionale ai crediti da lavoro subordinato, anch'essi privilegiati ai sensi dell’art. 2751 c.c. (cfr. C. Cost. 95/2015, cit.);

b) la natura di impresa artigiana anche dell’azienda sottoposta a confisca “totalizzante”, pertanto non sottoponibile a fallimento, con conseguente inapplicabilità delle conclusioni cui era giunta la stessa Cassazione con sentenza n. 49821/2013, che in un caso del tutto analogo aveva negato il soddisfacimento del creditore chirografario ed aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sostenendo che, sebbene “...effettivamente, a differenza dei creditori chirografari di buona fede coinvolti indirettamente in azioni ablative aventi ad oggetto beni determinati, là dove la confisca sia caduta su patrimoni aziendali riferibili ad enti societari (per aver integralmente coperto la confisca sia il capitale sociale che il sottostante patrimonio societario), il creditore chirografario della società non avrebbe la possibilità di soddisfarsi altrimenti [con la conseguenza che] tali categorie di creditori rimarrebbero inopinatamente escluse da ogni forma di tutela apprestata dall'ordinamento...”, in verità “...il diritto vivente primariamente formato dalle scelte giurisprudenziali dei giudici di merito nell'opera di gestione dei ed "patrimoni dinamici" soggetti a sequestro e confisca ha dato corpo a scelte sistematiche volte al riconoscimento delle pretese meramente chirografarie dei creditori aziendali...” e “...non di rado, tuttavia, al riconoscimento di tali crediti si è pervenuti agitando, da parte del creditore, l'ipotesi del fallimento dell'impresa coinvolta nel sequestro e rimasta sul mercato...” e concludendo che “…nulla esclude, dunque, che il creditore chirografario non soddisfatto di impresa sociale integralmente attinta dalla confisca non possa attivarsi e ottenere il fallimento della stessa…” (cfr. Cass. pen., n. 49821/2013).

L’ordinanza in commento, dal canto suo, ha rigettato il primo motivo di ricorso (decisione della questione tramite interpretazione estensiva della normativa transitoria), ritenendo che “…correttamente il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la relativa domanda di accertamento e ammissione al pagamento sui beni confiscati…”, “…poiché il credito del ricorrente non rientra, pacificamente, in una delle categorie appena indicate, previste dal comma 198 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012…”, dal momento che “…l’indicazione selettiva delle categorie di creditori legittimati a soddisfarsi … contenuta nell'art. 1 comma 198 della legge n. 228 del 2012, deve ritenersi perciò tassativa e insuscettibile di interpretazioni estensive...” (cfr. Cass. in commento, pp. 5 e 6). Sempre a parere della stessa Cassazione, “…una sicura conferma della conclusione appena raggiunta è ricavabile, del resto, dalla necessità del ricorso alla pronuncia additiva di cui alla sentenza n. 94 del 2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità parziale della norma, per estendere l’area dei crediti tutelati a quelli trovanti causa in un rapporto di lavoro subordinato…” (cfr. Cass. in commento, p. 6).

Ancora, chiarito che l’elencazione di cui alla L. 228/2012, art. 1, comma 198 deve intendersi tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva, l’ordinanza in commento ha individuato il criterio che sta alla base di tale elenco ed, in particolare, delle lettere a) e b) dello stesso comma (crediti non garantiti da ipoteca), affermando che “...il discrimen della tutela è stato individuato dal legislatore non tanto nella natura o nella causa del credito, quanto nel dato temporale rappresentato dal suo tempestivo azionamento ad iniziativa del creditore mediante l’instaurazione di una procedura esecutiva che fosse già pendente … al momento della trascrizione del sequestro di prevenzione, ovvero mediante il tempestivo inserimento della pretesa creditoria … in detta procedura espropriativa, a prescindere dal rango del credito che può anche essere rappresentato da un chirografo…” (cfr. Cass. in commento, p. 5). Orbene, tale impostazione è stata messa in dubbio dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2015 che ha aperto una maglia, ammettendo il pagamento di tutti i crediti da lavoro subordinato, quindi esclusivamente in forza della natura e della causa del credito ed a prescindere dal suo azionamento o meno entro un certo frangente temporale. Proprio in virtù di tale apertura, il creditore ricorrente nella concreta fattispecie esaminata dall'ordinanza in commento aveva prospettato l’illegittimità costituzionale della L. 228/2012, art. 1, comma 198 “nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c”. In sostanza, il ricorrente chiedeva che lo stesso iter argomentativo utilizzato dalla C. Cost. 94/2015 fosse replicato per estendere la medesima tutela ai crediti dell’impresa artigiana, privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. A tal proposito, l’ordinanza in commento, pur dichiarando che la prospettata questione di legittimità costituzionale è “…rilevante e non manifestamente infondata…” (cfr. Cass. in commento, p. 7), non ha ritenuto di condividere il suddetto profilo di censura, mentre ha basato la sua ordinanza di rimessione al Giudice delle leggi sull'altra doglianza esposta dal ricorrente, secondo cui la normativa in esame sarebbe altresì costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti chirografari vantati nei confronti di un'impresa artigiana sottoposta a confisca di azienda”.

Nel suo ragionamento, invero, l’ordinanza in commento ha utilizzato quest’ultima censura quale fondamento per i profili di prospettata illegittimità della norma in oggetto “…con riferimento ai parametri rappresentati dagli artt. 3 e 41 della Costituzione…” (cfr. Cass. in commento, p. 7), da intendersi assorbenti rispetto ad ogni altro motivo dedotto dal ricorrente. Ed infatti, da una parte la natura di impresa artigiana dell’azienda sottoposta a confisca “totalizzante” è stata necessaria al fine di superare il giudizio di manifesta infondatezza di un’analoga questione di legittimità costituzionale ad opera della citata C. Cass. 49821/2013, proprio perché in quel caso la Corte aveva negato che il creditore fosse sprovvisto di tutele, potendo attivarsi per ottenere il fallimento dell’azienda confiscata e soddisfarsi in tale ambito; tuttavia, tale argomento non è stato ritenuto dall'ordinanza in commento di per sé sufficiente per chiedere tout court la dichiarazione di illegittimità della norma in esame nella parte in cui non tutela tutti i titolari di crediti chirografari vantati nei confronti di un’impresa artigiana sottoposta a confisca di azienda. La Cassazione, a tal proposito, correttamente ha focalizzato l’attenzione sull'altro argomento preminente utilizzato dalla C. Cass. 49821/2013 agli effetti di respingere il dubbio di costituzionalità della normativa in oggetto, e cioè la colpevole inerzia del creditore “…che non si fosse tempestivamente attivato per la tutela e la soddisfazione del proprio credito (anche chirografario) mediante la creazione di un vincolo diretto e riconoscibile sul bene suscettibile di confisca, opponibile alla procedura di prevenzione, così da ricondurre – in definitiva – a una condotta, in qualche modo rimproverabile, dell’interessato il conseguente deficit di tutela…” (cfr. Cass. in commento, p. 9).

Ciò premesso, l’ordinanza in commento ha ritenuto necessario porre al vaglio della Corte Costituzionale la tenuta della normativa transitoria di cui alla Legge di stabilità per il 2013 con riferimento al fondamentale principi di ragionevolezza e non discriminazione ricavabili dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, la valutazione di ragionevolezza espressa dalla precedente C. Cass. 49821/2013 in base alla “...preminenza dell’interesse pubblico ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento della sua finalità… (cfr. Cass. in commento, p. 9), deve essere rimessa in discussione sia per la sopravvenienza della sentenza additiva n. 94/2015 della Corte Costituzionale, sia per la necessità di confrontarla con l’attuale assetto normativo che “…prevede ora a regime, per i procedimenti di prevenzione radicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, un meccanismo generale di salvaguardia, esteso (come si è visto) a tutti i crediti suscettibili di essere pregiudicati dal provvedimento di confisca … in assenza di interessenze illecite col debitore…” (cfr. Cass. in commento, p. 10).

Giungendo al cuore della questione, l’ordinanza in commento ha affermato che “…il fondamentale elemento di irragionevolezza ravvisabile nella previsione normativa di cui all’art. 1 comma 198 legge n. 228 del 2012 (sul quale ha particolarmente insistito il ricorrente nella memoria di replica), che legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., è costituito dall'esclusione di ogni forma di tutela per i creditori che, come l’odierno ricorrente, non abbiano avuto a disposizione, in relazione al momento di insorgenza del credito, il tempo e la possibilità materiale di munirsi del titolo preferenziale – individuato dalla norma – rappresentato dalla precostituzione del diritto di seguito sul bene del debitore suscettibile di confisca, mediante la tempestiva trascrizione di un atto di pignoramento…” (cfr. Cass. in commento, p. 11). In tali situazioni, sempre a parere della Corte remittente, al creditore non sarebbe rimproverabile alcuna colpevole inerzia, con la conseguenza per cui lo stesso sarebbe sottoposto ad un sacrificio puro e semplice e che “…la disparità di trattamento che si realizza, sotto tale profilo, rispetto alla situazione del creditore, di pari grado chirografario o privilegiato, che abbia avuto la possibilità temporale di munirsi del titolo pignoratizio appare effettivamente priva di qualunque giustificazione…” (cfr. Cass. in commento, p. 11).

Infine, seppur sinteticamente, l’ordinanza in commento ha altresì prospettato l’illegittimità costituzionale della normativa in oggetto in relazione all'art. 41, co. 1, Cost., per “…la qualità imprenditoriale del ricorrente e la causa commerciale del credito vantato…”, e pertanto “…sotto il profilo della violazione del principio della libertà di iniziativa economica, che appare ingiustificatamente pregiudicata … dalla completa vanificazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore…” (cfr. Cass. in commento, p. 12).

In definitiva, la Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità della L. 228/2012, art. 1, comma 198 “…per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione…”, senza però sintetizzare il profilo di censura per come emergente dalla parte motiva dell’ordinanza. Pur in mancanza di tale summa, dall'iter del ragionamento seguito appunto dai Giudici di legittimità sembra potersi ricavare che il motivo di doglianza della normativa in esame deve essere individuato “nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari, che rivestano qualità imprenditoriale, di crediti chirografari aventi causa commerciale, vantati nei confronti di un'impresa artigiana sottoposta a confisca di azienda, nel caso in cui non abbiano avuto a disposizione il tempo e la possibilità materiale di munirsi del titolo preferenziale richiesto dalla norma, in relazione al momento di insorgenza del credito”. Ed infatti, tutti i suddetti profili sono stati valorizzati dall'ordinanza in commento, al fine di superare la pronuncia di manifesta infondatezza di cui alla precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 49821/2013, talché i Giudici delle leggi, nel valutare la questione loro rimessa, dovranno tenere in considerazione: 1) la natura artigiana dell’azienda confiscata, quindi non fallibile; 2) la natura commerciale del credito vantato dal creditore chirografario, sorto nell'esercizio della sua attività imprenditoriale; 3) la natura “totalizzante” del sequestro o della confisca; 4) la materiale impossibilità, per il creditore, di trascrivere un atto di pignoramento prima della trascrizione del sequestro, ovvero di intervenire in un’esecuzione già iniziata entro tale termine, in relazione al momento di insorgenza del credito

Insomma una questione, la cui portata pratica è ormai residuale, che però coinvolge interessanti profili e che sarà decisa dalla Corte Costituzionale nell'udienza di cui si attende fissazione.

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