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Omissione di soccorso: sufficiente l'aiuto efficacemente offerto da terzi


Con sentenza dello scorso marzo 2018, il Tribunale di Enna in composizione monocratica ha assolto un automobilista imputato dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale, "perché il fatto non sussiste", ritenendo che la presenza dell'imputato accanto ad un passante intervenuto mentre questi chiamava il 118 "fa sì che non possa ritenersi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la condotta omissiva contestatagli".

Nella concreta fattispecie, infatti, l'unico testimone oculare aveva riferito che, dopo l'incidente causato dall'imputato, questi aveva fermato la sua autovettura al centro della carreggiata, era sceso ed aveva assistito alla telefonata al 118 effettuata da tale testimone, quindi si era allontanato parcheggiando l'auto a poche centinaia di metri ed era tornato sul luogo del sinistro.

Dal punto di vista prettamente giuridico, occorre evidenziare che l'art. 189 del codice della strada prevede due reati distinti ed autonomi fra loro: il primo, contemplato dal comma 6, punisce chi "in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi"; il secondo, previsto dal successivo comma 7, è il più noto reato di omissione di soccorso in base al quale è responsabile chiunque "non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite". Tali reati sono diretta conseguenza del precetto, contenuto nel primo comma dello stesso articolo, secondo cui "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito da tempo che "il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente alle persone ferite possono materialmente concorrere poiché hanno diversa oggettività giuridica: il primo è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'incidente e la ricostruzione delle modalità dello stesso; il secondo è invece finalizzato a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza" (cfr. Trib. di Massa, n. 1303/2012). Inoltre, con riferimento al reato di "fuga", è incontroverso che "il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo coinvolto", non essendo sufficiente una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo (cfr. Cass. pen., n. 17220/2012 e Corte d'Appello di Milano, n. 6498/2012). Invece, relativamente al reato di "omissione di soccorso", la Corte di Cassazione ritiene che "l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso" (cfr. Cass. pen., n. 34138/2011), così non precludendo in termini assoluti la possibilità di delegare tale obbligo. A corollario di questa interpretazione, la stessa Cassazione aveva precisato, già oltre vent'anni fa, che "l'agente sarà dispensato dall'obbligo di assistenza solo ove si sia accertato che l'aiuto fornito dai terzi sia efficace" (cfr. Cass. pen., n. 4380/1994).

Pertanto, può e deve ritenersi che l'obbligo di prestare soccorso possa essere validamente sostituito o dalla delega dello stesso a soggetti particolarmente qualificati (cioè muniti di specifiche abilitazioni al soccorso), ovvero, comunque, dall'efficace intervento di terzi, anche se questo sia avvenuto in maniera autonoma.

Nella fattispecie in esame, il giudice, facendo applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, ha assolto l'imputato dal reato di "fuga" perché il suo concreto comportamento non ne aveva impedito l'identificazione, e dal reato di "omissione di soccorso" perché lo stesso non avrebbe potuto che chiamare il 118, come aveva già fatto il terzo intervenuto, così vertendosi in un'ipotesi di "efficace aiuto fornito da terzi".

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