top of page

Omesso versamento di ritenute previdenziali: spetta all'accusa provare il superamento della sogl


Con sentenza del 12.10.2017 il Tribunale di Enna ha disposto l'assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di un soggetto imputato del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo superiore a € 10.000,00 (soglia a partire dalla quale scatta la responsabilità penale, dopo la depenalizzazione operata dal D. Lgs. n. 8/2016, che ha sostituito il co. 1-bis dell'art. 2 del D.L. 463/1983). Nella concreta fattispecie, la difesa dell'imputato ha eccepito sia la mancanza della condizione di procedibilità, costituita dalla necessaria notifica dell'avviso di accertamento al contribuente, sia la mancanza di prova circa il superamento della soglia di rilevanza penale, dal momento che in giudizio era stato prodotto unicamente un prospetto sintetico formato dall'INPS dal quale era impossibile dedurre la natura delle somme richieste.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha accolto entrambe le difese, affermando "...da un lato, che l'INPS, pur potendolo fare, non abbia notificato all'odierno imputato ritualmente, alla propria residenza, la diffida di pagamento ... violandosi il tal modo il diritto di difesa dell'imputato che , tra l'altro non è stato messo nelle condizioni di effettuare il pagamento nel termine di legge per evitare l'azione penale a suo carico..." e, soprattutto, riconoscendo che "...non sono chiari i criteri di calcolo che possano determinare in modo intellegibile la natura complessiva della richiesta INPS, non essendo stati prodotti gli specifici prospetti che possano far evidenziare con assoluta certezza che l'importo complessivo richiesto ... si riferisca esclusivamente all'omissione di pagamento per contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori: le specifiche causali, pertanto, non emergono dagli atti in causa, non essendo stati prodotti neppure in allegato alla denuncia del Direttore dell'INPS ... ove si indica il prospetto delle inadempienze...".

In particolare, il Giudice del caso concreto, ricordando che "...nel nostro attuale sistema processuale di stampo accusatorio, la prova, nella disponibilità delle parti e, in particolare, del P.M. su cui incombe l'onere di sostenere in dibattimento l'ipotesi accusatoria, richiedendo tutti i mezzi necessari a supporto (ivi compresa l'eventuale prova per testi, non richiesta dalla pubblica accusa nell'odierno giudizio), deve essere raggiunta nella sua sede naturale che è il dibattimento, nella fattispecie in esame, sicuramente, non è stata provata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, visto che non è stata raggiunta neppure la certezza sulla soglia minima prevista dalla legge come reato...".

Pertanto, come nel caso di specie, laddove l'accusa non fornisca la prova del sicuro superamento della soglia di rilevanza penale (tramite documentazione dettagliata o, anche, tramite testimoni), non può essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato.

Tag:

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
bottom of page